• Bonus domotica 2023 per tapparelle

    È stato prorogato fino al 2024 il Bonus Domotica valido anche per le tapparelle. Ecco la guida per accedere alla detrazione

    Bonus domotica 2023 per tapparelle

    Sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2024 gli sgravi fiscali sull’Ecobonus e sulla Domotica. Per Domotica s'intende l’installazione di sistemi di building automation che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamenti, produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.

    La detrazione fiscale prevista per sistemi di domotica è pari al 65% delle spese sostenute. L’automatizzazione dei sistemi oscuranti come le tapparelle rientra tra le azioni previste dalla detrazione fiscale. 

    CHI PUÒ ACCEDERE AL BONUS DOMOTICA 

    Possono accedere al bonus domotica tutti i contribuenti che:

    • sostengono le spese di riqualificazione energetica;

    • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

    Per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. 

    QUALI EDIFICI SONO AMMESSI AL BONUS DOMOTICA

    Gli edifici ammessi alla detrazione fiscale sono gli immobili che, alla data d’inizio dei lavori, siano:

    • “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;

    • “residenziali”;

    • dotati di impianto di climatizzazione invernale. 

     

    IN COSA CONSISTE LA DETRAZIONE FISCALE PER IL BONUS DOMOTICA

    Il Bonus Domotica consiste in una Aliquota di detrazione dall’IRPEF o IRES: 65% delle spese totali sostenute. Il limite massimo di detrazione ammissibile è:

    • inesistente, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;

    • 15.000 euro per unità immobiliare, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.


    I REQUISITI TECNICI DELL’INTERVENTO

    1. L’intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.

     

    2. I dispositivi devono:

    • mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

    • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

    • consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

    3. Devono essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro). 


    Oltre ai punti 1, 2 e 3, per interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, ci sono dei requisiti aggiuntivi:
     

    4. La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati di altri sistemi di misurazione installati nell’impianto purché funzionanti; 

     

    5. Per i sistemi di Building Automation, installati congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, la tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232 4.

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    LE SPESE AMMISSIBILI

    Tra le spese ammissibili all’ottenimento della detrazione fiscale prevista per i sistemi domotici rientrano: 

     

    • Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e lamessa  in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici (NB: non è compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.

    • Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.)

     

    DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA

    1. Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).
     

    DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

    1. Documentazione di tipo “tecnico”:

    • stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato (quest’ultimo nei casi in cui è richiesta l’asseverazione);

    • asseverazione redatta da un tecnico abilitato


    Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra oppure la certificazione del produttore (o fornitore o importatore) del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

    Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6.08.2020, attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi. Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico.

    Per impianti di potenza utile inferiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dell’installatore. Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al D.M. 6.08.2020.

    • schede tecniche dei dispositivi di building automation installati.

     

    2. Documentazione di tipo “amministrativo”:

    • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;

     

    • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;

     

    • fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;

     

    • ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;

     

    • stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

     

    Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale, si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall’Agenzia delle Entrate disponibili nella sezione dedicata al seguente link:

    - Agenzia delle Entrate

    - Sito ufficiale ENEA

    Detrazioni fiscali e pagamenti: ecco cosa c’è da sapere

    Da diverso tempo i pagamenti per essere considerati “scaricabili” devono essere tracciabili. 
    Cosa vuol dire? Bandito il contante, sono considerati tracciabili i pagamenti che lasciano una traccia telematica, tipo bancomat, carte, bonifici bancari e assegni. In questo scenario, sempre in evoluzione, sono nati nuovi metodi di pagamento veloci che con un click dal cellulare permettono di effettuare pagamenti senza utilizzare fisicamente bancomat o certe: le app di pagamento.

    Ma come sono considerate le app?

    Le app sono considerate uno strumento valido per essere trasparenti, in quanto permettono e assicurano l’identificabilità del destinatario del pagamento. Quindi i pagamenti e le transizioni di denaro tramite app come PayPal, Satispay, Apple Pay, Google Pay e altri, sono considerati validi per beneficiare dei bonus fiscali.

    Abbiamo detto che le app di pagamento sono in grado di tracciare i pagamenti e di identificare il destinatario. Non solo! Riescono a recuperate tutti i dati necessari per avere le detrazioni come i dati di chi effettua il pagamento, il relativo IBAN, e il numero di cellulare. 
    Nulla da temere, solo una comodità a portata di Smartphone!

    Per approfondire

    Per chi volesse leggere la normativa in merito all’estensione dei pagamenti riconosciuti validi ai fini delle detrazioni fiscali, vi segnaliamo la seguente normativa: il comma 679 dell’articolo 1 della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, stabilisce che l’onere debba essere sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 Dlgs 241/1997.

     

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